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Per l’inclusione scolastica degli studenti con disabilità, già nel 1992 la Legge 104 aveva previsto
l’ assistente per l’autonomia e la comunicazione (abbreviamo ASACOM), ma da allora non si è riusciti a definire un profilo professionale nazionale.
Finalmente nel 2024 è stato approvato al Senato un Disegno di Legge ora alla Camera per l’approvazione definitiva.ma…
Vediamo ora le valutazioni del Dott Salvatore Nocera dall’articolo già apparso in Superando e che viene qui ripreso per gentile concessione dell’autore e della testata.

“Il nuovo comma 4, dunque, istituisce la figura professionale dell’ASACOM, fondamentalmente come educatore, i cui compiti verranno definiti da una Delibera della Conferenza delle Regioni e il cui inquadramento economico è demandato al Contratto Collettivo Nazionale.
Il comma 4 bis elenca i diversi tipi di requisiti per accedere alla professione che sono:
coloro che sono in possesso della qualifica di educatore professionale socio-pedagogico;
– coloro che sono in possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo grado, nonché di un attestato relativo al superamento di un corso professionale riconosciuto dalle Regioni e dalle Province Autonome di Trento e Bolzano, funzionale all’acquisizione delle competenze necessarie;
– coloro che, alla data di entrata in vigore della disposizione, abbiano svolto, per almeno dodici mesi, anche non continuativi, funzioni di assistenza per l’autonomia e la comunicazione presso le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e formazione e che siano in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado;
– coloro che sono in possesso del titolo di assistente per l’autonomia e la comunicazione, conseguito presso un ente qualificato, a seguito di un percorso di formazione di durata non inferiore a 830 ore, di cui almeno 810 di pratica della LIS (Lingua dei Segni Italiana), oppure che abbiano svolto un’esperienza minima di 36 mesi, anche non continuativi, nelle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e formazione, con funzione di assistente per l’autonomia e la comunicazione.[…]


Qui dunque preme evidenziare che:
1) Il titolo di educatore professionale socio-pedagogico non comprende assolutamente neppure un’ora di preparazione sui mezzi di comunicazione concernenti le diverse tipologie usate dalle persone con diverse tipologie di menomazioni (ciechi, sordi segnanti, sordi oralisti, disabilità intellettive, disturbi del neurosviluppo).
2) Per quanti abbiano un qualunque diploma di scuola secondaria di secondo grado più un diploma professionale riconosciuto dalle Regioni, le Regioni stesse hanno già stabilito nella Conferenza Unificata del 7 maggio 2025 la durata massima di 600 ore comprensive di tutti i mezzi di comunicazione per ogni tipologia di menomazione, che sono del tutto insufficienti se si guarda a quanto stabilito nella successiva quarta ipotesi per i soli alunni sordi segnanti.
3) Coloro che, in possesso del diploma di scuola superiore, abbiamo svolto l’assistenza di fatto senza alcuna formazione precedente, e senza la previsione di alcuna formazione successiva, potranno svolgere la professione solo sulla base di un’attività materiale che può certamente comportare errori i quali non vengono corretti in mancanza di un tirocinio indiretto che li aiuti a riflettere e ad acquisire comportamenti assistenziali corretti; questa ipotesi è del tutto analoga a quanto è stato stabilito con riguardo ai recenti corsi di specializzazione per il sostegno gestiti dall’INDIRE (Istituto Nazionale Documentazione Innovazione Ricerca Educativa), ridotti di contenuti, svolti tutti online e privi di tirocinio indiretto.
4) Coloro che hanno frequentato un corso di specializzazione per la LIS di almeno 810 ore hanno una sufficiente preparazione per l’assistenza alla comunicazione degli studenti sordi segnanti; nulla invece si dice per la comunicazione con i ciechi, con i sordi oralisti, con le disabilità intellettive e per i disturbi del neurosviluppo.
5) Per coloro che abbiano svolto l’attività di assistente per l’autonomia e la comunicazione per 36 mesi senza formazione e senza diploma di scuola superiore, si ripete lo stesso errore dei già citati corsi INDIRE, cioè basta il fare, senza una formazione teorica, né preventiva all’attività di assistenza senza titolo, né successiva; e addirittura senza la necessità del diploma di scuola superiore.

In tale situazione c’è da chiedersi: come si potrà garantire una comunicazione di qualità a tutti gli alunni/alunne e studenti/studentesse con disabilità che necessitano della CAA (Comunicazione Aumentativa Alternativa) e della lettura facile da leggere (disabilità intellettive), del Braille (persone con minorazione della vista), del linguaggio labiale (sordi oralisti) e dell’ABA (gli alunni con disturbi del neurosviluppo)?[…]
Comunque, è da supporre che il Disegno di Legge venga approvato alla Camera nello stesso testo già approvato al Senato, senza emendamenti, perché esso rientra nel gruppo di provvedimenti previsti dal PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza finanziato dall’Unione Europea) che devono essere necessariamente approvati entro il secondo trimestre del 2026.
Non vi è chi non veda come i titoli di accesso, ad eccezione dell’ipotesi dell’avvenuta frequenza delle 810 ore per la LIS, siano di estrema genericità, nulla dicendo per i fondamentali mezzi comunicativi riguardanti le persone con le altre tipologie di minorazione.
Data l’insufficiente preparazione di sole 600 ore relativa alla seconda ipotesi, e l’assenza di una specifica formazione teorica prevista dalla prima, terza, quarta e quinta ipotesi sopra enumerate, c’è da chiedersi se sia necessaria una formazione polivalente come quella per l’attuale specializzazione dei docenti di sostegno, o una monovalente, come era previsto precedentemente per gli stessi docenti. Rimane comunque insoluto il problema di come si potrà colmare il vuoto formativo presente totalmente o parzialmente in tutte le ipotesi, e sorge il dubbio se le norme non possano essere viziate da illegittimità costituzionale per contrasto con il diritto costituzionalmente garantito all’assistenza scolastica degli alunni con disabilità, sancito appunto dalla nostra Costituzione, come interpretata da numerose Sentenze della Consulta.
E quanto a incostituzionalità, la Regione Puglia, seguita dalla Regione Emilia Romagna, ha sollevato in via diretta la questione di legittimità costituzionale sulla Legge di Bilancio 199/25 per il 2026, ossia per i commi dal 706 al 711 dell’articolo 1, nella parte in cui, prevedendo la formulazione dei Livelli Essenziali per gli ASACOM a carico degli Enti Territoriali, non prevede un adeguato finanziamento tale da poterne soddisfare il pieno adempimento da parte delle Regioni economicamente più svantaggiate.
Comunque si risolverà la questione di legittimità costituzionale per questi aspetti, rimane di tutta evidenza l’insufficienza dei requisiti richiesti per l’accesso alla professione di ASACOM diversi da quelli per l’accesso all’assistenza per la comunicazione agli alunni sordi segnanti, per i quali è indicato un adeguato numero di ore di formazione, nulla dicendosi per tutti gli altri alunni. E nel caso di assistenti in possesso del diploma di scuola superiore e del certificato di frequenza del corso di formazione professionale di 600 ore, risulta palese la discriminazione tra quanto già previsto per gli alunni sordi segnanti (810 ore) e le 600 ore attualmente previste dalla Delibera della Conferenza delle Regioni del 7 maggio 2025 per tutti gli altri alunni con le rispettive minorazioni.
Questo è un problema non solo di diritto formale, ma anche di giustizia sostanziale, e di correttezza pedagogica, che non doveva essere ignorato dal Disegno di Legge in esame e che certamente non lo sarà, ne sono certo, da parte delle Società Scientifiche di Pedagogia e dalle Associazioni, specie quelle aderenti alle due Federazioni FISH e FAND, maggiormente rappresentative dei loro diritti.

L’articolo completo può essere letto su Superando al link: https://superando.it/2026/03/10/requisiti-del-tutto-insufficienti-per-laccesso-alla-professione-di-assistente-allautonomia-e-alla-comunicazione/

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