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l’INPS ha comunicato i nuovi importi delle prestazioni assistenziali per l’anno 2023 con la Circolare n. 135 del 22-12-2022, ricalcolati annualmente sulla base del costo stimato della vita. La percentuale di variazione dal 1° gennaio 2023 è pari a +7,3%.  Ma l’aumento assorbirà quello del 2% già introdotto dall’ottobre 2022; quindi l’aumento dal 1 gennaio 2023 sarà del 5,3%. Vediamo i nuovi importi e limiti di reddito:

INDENNITA’  DI  COMUNICAZIONE  

€. 261,11 mensili per 12 mesi – nessun limite di reddito. A chi spetta ?

 A chi ha il riconoscimento disordo”: cioè a colui che ha una sordità congenita o pre-verbale superiore rispetto ai seguenti limiti :

  • Se di età inferiore ai 12 anni: superiore a 60 dB (facendo la media delle frequenze 500/1000/2000 Hz) nell’orecchio migliore;
  • Se di età superiore ai 12 anni: superiore a 75 dB (facendo la media delle frequenze 500/1000/2000 Hz) nell’orecchio migliore (se è dimostrabile che la sordità abbia avuto origine prima dei 12 anni);

– E’ un riconoscimento a vita, perché legato alla minorazione.

PENSIONE PER SORDI  

€. 313,91 mensili –  limite di reddito individuale annuo €.17.920. A chi spetta ?        

A chi ha il riconoscimento di “sordo”  (vedi sopra).
E’ da richiedere a 18 anni. E’ cumulabile con l’indennità di comunicazione.

PENSIONE INVALIDITÀ CIVILE

€. 313,91 mensili – limite di reddito individuale annuo €.5.391,88. A chi spetta ?

Alle persone con sordità che non hanno il riconoscimento di “sordo”  ma con un’invalidità superiore al 74% .     E’ da richiedere a 18 anni.

INDENNITA’  DI  FREQUENZA    

€. 313,91 mensili – limite di reddito individuale annuo €. 5.391,88. A chi spetta?      

A chi ha meno di 18 anni, e ….

….a chi ha una perdita uditiva superiore a 60 dB (e non ha il riconoscimento di  “sordo”) o chi ha il riconoscimento di “sordo” ma può chiedere questa indennità in alternativa all’indennità di comunicazione.
Viene corrisposta per i mesi di frequenza a centri riabilitativi (in genere tutto l’anno), a scuole pubbliche o private, a partire dalla scuola materna, ed a centri di addestramento professionale.

Ogni anno occorre comunicare “dichiarazione di frequenza” e redditi all’INPS.

=>  La pensione e l’indennità di frequenza possono avere un aumento di €.10,33 al mese se nel 2023 la persona titolare possiede redditi propri annui fino a €. 6.676,80
o, se coniugata, redditi cumulati con quelli del coniuge, per un importo fino a €.14.005,42

=>  Solo per la pensione per “sordo” è prevista una maggiorazione (non superiore a €. 386,27)  fino a raggiungere l’importo mensile di €.700,18 per tredici mensilità.
Tale maggiorazione viene progressivamente diminuita in conseguenza dell’aumento del reddito. Il limite di reddito personale è di €. 9.102,34.  TENETE CONTO CHE: Se vivo in famiglia il reddito dei familiari (genitori, fratelli, figli..) non viene conteggiato. Se sono sposato Il limite di reddito coniugale è di €. 15.644,85.
Attenzione: E’ obbligatorio rientrare in entrambi i limiti.     

Facciamo un esempio: il limite di reddito personale è di €. 9.102,34  (700,18 x 13), poiché la pensione annua è di €.4.080 ……

  • se non ho altri redditi influenti ricevo la maggiorazione intera,
  • se ho altri redditi che complessivamente superano 5.022,34 non ne ho diritto; se, per ipotesi, avessi un altro reddito di €.1.000,  la mia maggiorazione annua diventerebbe di €. 4.022 (cioè ogni mese €.309,38 anziché €.386,27).

Se sono sposato il limite di reddito coniugale è di €.15.644,85, cioè complessivamente non dobbiamo superare questo reddito.  Devo rientrare però in tutti e due i limiti. Per esempio, se col mio coniuge avessimo redditi entro i €.15.644,85, ma io avessi un reddito personale di €.10.000, non avrei diritto alla maggiorazione.

TUTTE QUESTE PRESTAZIONI SONO ESENTI DA IRPEF

N.B. In base alle leggi n.381/70, e n.95/2006,  (si definisce “sordo”:  “il minorato sensoriale dell’udito affetto da sordità congenita o acquisita durante l’età evolutiva che gli abbia compromesso il normale apprendimento del linguaggio parlato, purché la sordità non sia di natura esclusivamente psichica o dipendente da causa di guerra, di lavoro o di servizio.”  L’entità della sopra citata perdita uditiva (D.M. 5/2/92) deve essere:

  • superiore a 60 dB (nel valore medio tra le frequenze 500/1000/2000 Hz) nell’orecchio migliore. Ciò si applica se è accertata prima dei 12 anni (limite dell’età evolutiva) ;   
  • superiore ai 75 dB (nel valore medio tra le frequenze 500/1000/2000 Hz) nell’orecchio migliore.  Ciò si applica se è accertata dopo i 12 anni.

N.B. Dal 2006, grazie alla L. 95/2006,  il termine «sordomuto» è abrogato da tutte le disposizioni legislative vigenti, ed è sostituito dal termine «sordo».

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