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CHI ne ha diritto?

Chi ha un verbale con riconoscimento di sordità preverbale in base alla Legge.381/70,
o il familiare che lo ha fiscalmente a carico (cioè con un reddito annuo non superiore a €. 2.840,51 o a €.4.000 per i figli fino a 24 anni di età).

Quali AGEVOLAZIONI ?

=> ALIQUOTA IVA al 4% (invece che al 22%) per l’acquisto di autovetture, nuove o usate. Non è richiesto alcun adattamento, ma l’auto non può avere cilindrata superiore a 2000 c.c. se con motore a benzina, e a 2800 c.c. se con motore diesel, di potenza non superiore a 150 kW se con motore elettrico.

E’ il venditore che applica la riduzione dell’aliquota al 4% e occorre presentargli la documentazione necessaria:

-Verbale di riconoscimento sordità; (spesso viene richiesto erroneamente il verbale di invalidità o di L.104, ma questi servono per il riconoscimento del beneficio ad altre disabilità).
-Dichiarazione sostitutiva di atto notorio con cui si dichiara che nei quattro anni precedenti non è stato acquistato un altro veicolo con IVA ridotta.
-Autocertificazione se chi sostiene la spesa è il familiare che ha fiscalmente a carico la persona sorda e una sua copia dell’ultima dichiarazione dei redditi.

=> DETRAZIONE IRPEF per l’acquisto di autovetture, senza limiti di cilindrata, usate o nuove. E’ pari al 19% del costo sostenuto e va calcolata su una spesa massima di €.18.075,99 anche suddivisibili in 4 quote annuali.

Per quali VEICOLI ?

– Autovetture per trasporto persone fino a nove posti;
– Autoveicoli per il trasporto promiscuo, con massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 tonnellate;- Veicoliibridi con cilindrata non superiore a c.c. 2.000 (a benzina) o 2.800 c.c. (diesel).
– Autocaravan per max 7 persone e veicoli elettrici: ma soltanto per la detrazione Irpef del 19%

– L’auto deve essere intestata al disabile o al familiare cui è fiscalmente a carico.

– Si possono avere queste agevolazioni una volta ogni 4 anni (salvo cancellazione dal Pubblico Registro Automobilistico per distruzione o rottamazione)

– Dopo 4 anni è possibile acquistare una nuova auto e avere nuovamente i benefici senza l’obbligo di vendere il precedente veicolo.

Ricordiamo che chi cede l’auto per la quale si è usufruito dei benefici fiscali, prima di 2 anni dall’acquisto, dovrà restituire l’imposta che si era risparmiato.

=> Esenzione dal pagamento del BOLLO

Per gli stessi veicoli e gli stessi beneficiari descritti sopra, la Regione Emilia-Romagna prevede l’esenzione dal pagamento della tassa automobilistica.
Occorre fare domanda alla Regione: https://finanze.regione.emilia-romagna.it/tributi-regionali/bollo-auto/esenzioni-dal-pagamento-della-tassa/esenzioni-per-persone-con-disabilita

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